Accesso civico

L'art. 5 del D.Lgs. 14.3.2013 n.33 riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Con il D.Lgs 97/2016, l'accesso civico può essere semplice o generalizzato

Tre sono quindi le tipologie di accesso:
1. accesso documentale regolamentato nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali
2. accesso civico semplice connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013
3. accesso civico generalizzato esercitabile relativamente a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, senza richiedere motivazione e nel rispetto di limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico non deve essere generica ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione.
L'Ente non è tenuto a procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso e nemmeno a rielaborare i dati. Sono ammissibili operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti e più in generale nel renderli anonimi qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.
L'Ente concede l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti e informazioni a meno che la richiesta non sia manifestamente irragionevole. Il conseguente rifiuto sarà adeguatamente motivato.
 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito (salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall'ente per la riproduzione su supporti materiali) 

La richiesta, utilizzando i moduli allegati, deve essere indirizzata:


In alternativa è possibile depositare la richiesta presso la sede di Via Fratelli Bandiera 16 - 13100 Vercelli
 

Se la richiesta di accesso generalizzato incide su interessi connessi alla protezione dei dati personali o alla libertà e segretezza della corrispondenza o agli interessi economici e commerciali dall'Ente deve darne comunicazione ai soggetti titolari mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per chi vi ha consentito. Il controinteressato può presentare una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di accesso generalizzato.
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 gg. dalla presentazione dell'istanza e con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Se l'accesso è consentito nonostante l'opposizione dei controinteressati, i dati o i documenti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.Il provvedimento di rifiuto o di accoglimento contengono una adeguata motivazione.

Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza ritardi, ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, individuato nel Direttore Generale del Consorzio, ing. Iacopino Alessandro al seguente indirizzo: consorziobaraggia@legalmail.it

Data di creazione: 10/11/2022
Data di ultima modifica: 29/12/2022