Whistleblowing – Segnalazione illeciti

Con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (pubblicato in G.U. il 15 marzo 2023 ed entrato in vigore il 30 marzo 2023), è stata introdotta la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea (cd. direttiva whistleblowing).  

Con il termine whistleblower si intende la rilevazione spontanea da parte di un individuo, il whistleblower, di un illecito o di una irregolarità commessa all'interno dell'Ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni. 

Il paragrafo 4.3 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) del Consorzio, prevede la tipologia di illeciti che si possono segnalare e i canali di trasmissione.

La nuova disciplina prevede 3 diversi canali di segnalazione:

  1. segnalazione interna attraverso la piattaforma (ove si trovano tutti i riferimenti riguardo alla disciplina, gli approfondimenti e sono adottate le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la tutela dei diritti e delle libertà  degli interessati e un livello di sicurezza adeguato alla probabilità e alla gravità dei rischi individuati): https://consorziobaraggia.segnalazioni.net  
  2. segnalazione esterna all'ANAC al verificarsi di una delle condizioni indicate:
  • se il whistleblower ha già fatto una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
  • se il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato effettivo seguito;
  • se il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

       3.divulgazioni pubbliche:

  • se il whistleblower ha previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
  • se il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. 

 

 

 

Data di creazione: 16/12/2022
Data di ultima modifica: 17/05/2024